Art. 1.

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati è stabilito dalla legge.
      La legge stabilisce, inoltre, il numero delle circoscrizioni elettorali.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei deputati e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età».